Fine vita, la Corte costituzionale salva in parte la legge sarda
La Corte costituzionale, con sentenza n. 148 depositata oggi, ha respinto le censure statali sull’intera legge regionale sarda n. 26 del 2025 in materia di aiuto al suicidio, ma ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di diverse sue disposizioni.
La Corte ha confermato quanto già stabilito nella sentenza n. 204 del 2025 sulla legge toscana n. 16 del 2025: la normativa sarda rientra nella materia della tutela della salute, limitandosi a disciplinare l’attività delle aziende sanitarie locali. Tuttavia, numerose disposizioni hanno invaso competenze riservate allo Stato.
Le norme dichiarate incostituzionali
Articolo 2, comma 1 — La disposizione che ammette alle prestazioni le persone in possesso dei requisiti indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale è stata dichiarata incostituzionale perché viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale. Secondo la Corte, la norma «realizza una novazione dei principi ordinamentali» contenuti nelle pronunce in tema di aiuto al suicidio, «irrigidendoli» e definendo i contorni dell’esimente all’articolo 580 del codice penale.
Articolo 4 — Sono state cancellate le previsioni che «fissano stringenti termini per lo svolgimento» del procedimento di verifica da parte della commissione multidisciplinare. La Corte ha ritenuto violata la competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile, in quanto tali termini richiedono uniformità di trattamento sul territorio nazionale. Inoltre, tali stringenti previsioni contrastano con i principi della legge n. 219 del 2017, che valorizza l’«alleanza terapeutica» e la possibilità di approfondimenti clinici e diagnostici ritenuti necessari dalla commissione.
Articolo 4, comma 12 — La norma che consente di «sospendere o annullare in ogni momento l’erogazione del trattamento» è stata giudicata incoerente con la struttura stessa del suicidio medicalmente assistito, nel quale «non vi è propriamente alcuna ‘erogazione’ di un trattamento che possa essere sospeso o annullato», bensì un’assistenza a una persona che compie autonomamente la condotta finale.
Articolo 5 e articolo 4, comma 10 — Sono stati dichiarati incostituzionali l’articolo 5, che prevede il supporto tecnico e farmacologico delle aziende sanitarie per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco, e il comma 10 dell’articolo 4, che fissa un termine di sette giorni per la procedura. Confermando la sentenza n. 132 del 2025, la Corte ha ritenuto che la Regione, con tali disposizioni, «si sia in realtà appropriata dei principi fondamentali», determinando un vulnus alla riserva di legge statale.
Le norme salve
Le altre disposizioni della legge regionale sono state ritenute legittime. La Corte ha stabilito che l’esercizio della competenza concorrente nella materia della tutela della salute non è precluso dall’assenza di una legge statale organica sull’accesso al suicidio medicalmente assistito. Nei limiti indicati, i principi fondamentali sono già desumibili dalla legislazione vigente, letta alla luce della giurisprudenza costituzionale.


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